
L’anagrafe condominiale è un documento obbligatorio per tutti i condomini, che raccoglie una serie di dati essenziali per la gestione e l’amministrazione dell’edificio. Serve a tenere traccia di chi abita nel condominio, chi possiede le unità immobiliari e quali sono le caratteristiche delle singole proprietà.
L’ obbligo è stato introdotto dalla legge di riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220), che ha modificato l’articolo 1130, n. 6 del Codice Civile.
L’amministratore è tenuto a curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, che contiene i dati essenziali di ogni unità immobiliare, inclusi i dati catastali, e le informazioni personali dei proprietari e di chiunque abbia diritti reali o di godimento sulle unità (come un usufruttuario o un locatario).
Ecco cosa deve essere incluso nell’anagrafe condominiale:
Dati relativi al condominio
- Dati catastali dell’edificio: foglio, particella, subalterni.
- Dati tecnici dell’edificio: indirizzo, anno di costruzione, numero di piani, numero di unità immobiliari, presenza di ascensore, impianti comuni (riscaldamento, acqua, ecc.).
Dati relativi ai proprietari e agli inquilini
- Dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale o partita IVA.
- Dati di contatto: residenza, domicilio, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica.
- Titolo di proprietà: estremi catastali dell’unità immobiliare posseduta e tipo di atto (compravendita, donazione, successione, ecc.).
- Dati degli inquilini: se un’unità immobiliare è affittata, l’anagrafe deve riportare anche i dati dell’inquilino (nome, cognome, codice fiscale) e gli estremi del contratto di locazione.
Dati relativi alle unità immobiliari
- Dati catastali dell’unità immobiliare: foglio, particella, subalterno.
- Destinazione d’uso: abitazione, ufficio, negozio, ecc.
- Numero di vani e superficie.
L’amministratore di condominio è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’anagrafe. Spetta ai condomini e agli inquilini fornire tempestivamente all’amministratore tutte le informazioni necessarie per compilare e aggiornare il registro. In caso di mancata comunicazione o di informazioni incomplete, l’amministratore può richiedere i dati e, in caso di perdurante inerzia, rivolgersi al giudice per ottenerli.
Per riassumere
| Categoria | Dati specifici |
|---|---|
| Condominio | Dati catastali e tecnici dell’edificio |
| Proprietari | Nome, cognome, codice fiscale, residenza, contatti, dati di proprietà |
| Inquilini | Nome, cognome, codice fiscale e dati del contratto di locazione |
| Unità Immobiliari | Dati catastali, destinazione d’uso, superficie |
Chi ha l’obbligo e sanzioni
L’ onere della tenuta e dell’aggiornamento del registro ricade sull’amministratore di condominio. Se un condomino non fornisce i propri dati o non comunica le variazioni, l’amministratore può richiedere le informazioni con una lettera raccomandata. In caso di mancata risposta, l’amministratore può procedere ad acquisire i dati, addebitando i costi al condomino inadempiente. L’inosservanza di tale obbligo da parte dell’amministratore costituisce una grave irregolarità e può giustificarne la revoca giudiziale.
